Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 11 luglio 1951 14 novembre 1951, n. 49
sul sul ricorso del Presidente della Regione
contro la legge nazionale 2 aprile 1951, n. 226, concernente: « Modificazioni
alle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di sale cinematografiche e
spettacoli misti con avanspettacoli .
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA;
P. M.: EULA. - Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO) - Presidenza Consiglio
(Avv. St. ARIAS).
(omissis)
Con la legge nazionale del 2 aprile 1951,
n. 226, sono state apportate modificazioni alle aliquote dei diritti erariali
sugli spettacoli di sale cinematografiche e spettacoli misti con
avanspettacoli, e si data facolt al Ministro delle finanze di affidare
l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di tali diritti erariali alla
Societ Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).
Contro questa legge ha prodotto ricorso allAlta
Corte il Presidente della Regione Siciliana, deducendo:
1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto
regionale, in quanto la legge dello Stato non poteva statuire per tutto il
territorio nazionale, compresa
2) Violazione degli artt. 37, 36 e 20
dello Statuto, in quanto la legge impugnata, conferendo al Ministro per le
finanze, a mezzo della Societ Italiana Autori ed Editori. il potere di
accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali in tutto il
territorio nazionale, ha violato la potest amministrativa spettante alla
Regione per la riscossione dei tributi ad essa devoluti dallo Statuto.
Lo Stato, difeso dall'Avvocatura generale,
ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, e il Procuratore generale ha concluso
per la sua reiezione.
IN DIRITTO
Sul 1 motivo di ricorso l'Alta Corte
osserva che gi in precedenti decisioni ha ritenuto che
Sul 2 motivo di ricorso l'Alta Corte
osserva che, dandosi con la legge impugnata la facolt al Ministro per le
finanze di affidare alla Societ Italiana Autori ed Editori l'accertamento, la
liquidazione e la riscossione dei cennati diritti erariali, il legislatore
nazionale non ha ecceduto dalla sfera della sua competenza nei riguardi della
Regione Siciliana, sia per quanto si rilevato a proposito del precedente motivo
di ricorso (v. anche decisione di pari data n. 16), sia perch la legge ha dato
solo «la facolt di affidare alla S.I.A.E. 1'accertamento, liquidazione e
riscossione dei diritti erariali, e quindi dal concreto esercizio e modo di
esercizio di questa facolt che potr eventualmente derivare la
violazione del diritto della Regione: e sar in tal caso questione di illegittimit dell'atto amministrativo, da risolversi
dall'organo giurisdizionale competente, non questione di legittimit della legge, da risolversi da questa Alta
Carte.
P.Q.M.
L'Alta Corte rigetta il ricorso del Presidente della Regione Siciliana avverso la legge 2 aprile 1951, n. 226