Decisione 11 luglio 1951 - 14 novembre 1951, n. 49

 CONSULTA ONLINE 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 11 luglio  1951 14 novembre 1951, n. 49

sul sul ricorso del Presidente della Regione contro la legge nazionale 2 aprile 1951, n. 226, concernente: « Modificazioni alle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di sale cinema­tografiche e spettacoli misti con avanspettacoli .

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: ORTONA; P. M.: EULA. - Regione Siciliana (Avv. ORLANDO CASCIO) - Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

 

 

(omissis)

 

Con la legge nazionale del 2 aprile 1951, n. 226, sono state appor­tate modificazioni alle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di sale cinematografiche e spettacoli misti con avanspettacoli, e si data facolt al Ministro delle finanze di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di tali diritti erariali alla Societ Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Contro questa legge ha prodotto ricorso allAlta Corte il Presi­dente della Regione Siciliana, deducendo:

1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale, in quanto la legge dello Stato non poteva statuire per tutto il territorio naziona­le, compresa la Sicilia, in materia di diritti erariali, che sono di spet­tanza esclusiva della Regione e sui quali compete a quest'ultima ogni potest legislativa.

2) Violazione degli artt. 37, 36 e 20 dello Statuto, in quanto la legge impugnata, conferendo al Ministro per le finanze, a mezzo della Societ Italiana Autori ed Editori. il potere di accertamento, liquida­zione e riscossione dei diritti erariali in tutto il territorio nazionale, ha violato la potest amministrativa spettante alla Regione per la ri­scossione dei tributi ad essa devoluti dallo Statuto.

Lo Stato, difeso dall'Avvocatura generale, ha sostenuto l'infon­datezza del ricorso, e il Procuratore generale ha concluso per la sua reiezione.

 

IN DIRITTO

 

Sul 1 motivo di ricorso l'Alta Corte osserva che gi in prece­denti decisioni ha ritenuto che la Regione non ha, nella materia dei tributi ad essa devoluti dallo Statuto, una potest legislativa esclusi­va, ma solo una potest legislativa concorrente con quella dello Stato, contenuta anzi nei limiti indicati nelle decisioni medesime. Ne con­segue che non pu dirsi costituzionalmente illegittima la legge na­zionale del 12 aprile 1951, che ha statuito in materia di diritti era­riali sugli spettacoli cinematografici e spettacoli misti per tutto il ter­ritorio dello Stato; salva la potest della Regione di legiferare nella stessa materia, nei limiti sopra ricordati.

Sul 2 motivo di ricorso l'Alta Corte osserva che, dandosi con la legge impugnata la facolt al Ministro per le finanze di affidare alla Societ Italiana Autori ed Editori l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei cennati diritti erariali, il legislatore nazionale non ha ecceduto dalla sfera della sua competenza nei riguardi della Regione Siciliana, sia per quanto si rilevato a proposito del precedente motivo di ricorso (v. anche decisione di pari data n. 16), sia perch la legge ha dato solo «la facolt di affidare alla S.I.A.E. 1'accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, e quindi dal concreto esercizio e modo di esercizio di questa facolt che potr eventualmente derivare la violazione del diritto della Regione: e sar in tal caso questione di illegittimit dell'atto amministrativo, da risol­versi dall'organo giurisdizionale competente, non questione di legittimit  della legge, da risolversi da questa Alta Carte.

P.Q.M.

 

L'Alta Corte rigetta il ricorso del Presidente della Regione Si­ciliana avverso la legge  2 aprile 1951, n. 226